Esposizione Professionale ad Inquinanti Chimici

Valutazione del rischio chimico

Prelievo ed analisi di polveri, metalli, acidi, composti organici volatili in accordo ai metodi ufficiali Nazionali ed Internazionali.

La valutazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, deve essere effettuata in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 223, del  D.L.gs . 9 aprile 2008, n. 81

Il D.lgs 81/08 prescrive, infatti, al Datore di Lavoro di:

  • effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente;
  • aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse;
  • prendere, in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

La valutazione dei rischi deve contenere le informazioni relative a:

  • natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
  • modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;
  • entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell’esposizione;
  • effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
  • valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente;
  • risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;
  • eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
  • eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare sono compresi:

  • la produzione;
  • la manipolazione;
  • l’immagazzinamento;
  • il trasporto o l’eliminazione;
  • il trattamento dei rifiuti.

Gli agenti chimici pericolosi sono quelli classificati o classificabili come:

  • sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;
  • preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n.65; miscele ai sensi del Regolamento Europeo 1272 CLP e S.M.I.
  • che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro;

gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.