L’art. 844 del Codice Civile stabilisce che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.”
L’art. 659 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”.
Tecnosib effettua interventi peritali e misurazioni fonometriche all’interno degli ambienti di vita con la finalità di fornire una caratterizzazione tecnica del presunto disturbo subito.
Continuando la sua politica di miglioramento interno e nel servizio al cliente , da oggi , grazie al continuo miglioramento della strumentazione in nostro possesso , siamo in grado di effettuare rilevazioni fonometriche sempre più precise ed immuni alla interferenza delle condizioni climatiche e ad eventi occasionali. La nostra strumentazione attuale ci permettere di poter fare delle misurazioni prolungate nel tempo ( fino a 10 gg) in modo continuativo , programmando il fonometro , anche in remoto; lo strumento è provvisto di stazione meteo , in modo tale da escludere delle misure in presenza di condizioni climatiche in grado di influenzare i dati registrati . Grazie al software in corredo al nuovo strumento siamo in grado di programmare le misure , i tempi e la registrazione anche dell’audio per eventualmente identificare rumori occasionali o eccezionali.