E’ stata pubblicata la direttiva 2022/431 (CMD4) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 marzo 2022 n. L 88/1 – v. allegato).
Il campo di applicazione delle direttiva è stato ampliato ed include le sostanze tossiche per la riproduzione.
La direttiva è parte di un progetto di revisione complessivo della materia ed è la quarta dal 2017. Alla prima proposta, del maggio 2016, è stata data attuazione con la direttiva (UE) 2017/2938; alla seconda, del gennaio 2017, è stata data attuazione, con la direttiva 2019/130, alla terza, dell’aprile 2018, è stata attuazione con la direttiva (UE) 2019/983. La direttiva appena pubblicata introduce modifiche sia all’articolato che all’allegato III della direttiva cancerogeni ed entrerà in vigore il 5 aprile 2022 (gli Stati Membri dovranno recepirla entro il 5 aprile 2024). Le principali novità della direttiva 2022/431, oltre all’ampliamento del campo di applicazione, riguardano:
- i valori limite occupazionali nuovi (acrilonitrile e composti del Nichel) o modificati (benzene) e valori limite per 12 sostanze tossiche per la riproduzione (tra cui piombo e monossido di carbonio) già previsti dalla legislazione in materia di agenti chimici;
- le modifiche agli articoli in tema di sorveglianza sanitaria e formazione;
- l’introduzione di un allegato sui valori limite biologici (si tratta del piombo e suoi composti ionici ora inserito tra le sostanze tossiche per la riproduzione già incluso in Italia nell’ ALLEGATO XXXIX D.L 81/08)
- un elenco di azioni all’attenzione della Commissione per i prossimi anni tra cui:
- revisione valore limite polvere di silice cristallina respirabile,
- piano d’azione per fissare valori limite nuovi o rivisti per 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.
- stesura di un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena. Entro il 31 dicembre 2022, inoltre, la Commissione, dovrà elaborare orientamenti per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei farmaci pericolosi sul luogo di lavoro;
Per quanto riguarda il valore limite del benzene la riduzione sarà graduale: fino al 5 aprile 2024 resta l’attuale valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) che sarà diminuito a 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026 e dopo tale periodo ridotto ulteriormente a 0,2 ppm.